CERTIFICATI DI ISCRIZIONE ALL’ALBO
I certificati che vengono rilasciati dalla Pubblica Amministrazione (come gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri) in ordine a stati, qualità personali e fatti sono validi esclusivamente nei rapporti privati, in quanto dal 1 gennaio 2012 (Art. 15 della Legge 183/2011), non possono essere più richiesti dagli esercizi pubblici che hanno l’obbligo di “acquisire d’ufficio” le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive e dell’atto di notorietà, nonché tutti i dati e i documenti di interesse, e ad effettuare i dovuti controlli e corrispondenze.
Tali certificazioni, continuano ad essere rilasciate dalla P.A. su richiesta del cittadino per fini privati, ma sono assoggettate al pagamento dell’imposta di bollo, pari ad € 16,00.- e dei diritti di segreteria, per ciascun certificato ad esclusione degli usi indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Pertanto, in ordine al rilascio di certificati di iscrizione da presentare ad un ente privato (assicurazioni, ecc.) si sottolinea che debbono essere rilasciati in bollo e non possono essere utilizzati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni o i gestori di pubblici servizi!
Ai fini della eventuale esenzione al momento della richiesta dovrà essere dichiarato l’uso che, qualora risulti ammissibile, sarà riportato nella certificazione.
I certificati di iscrizione che vengono presentati alle autorità estere devono essere provvisti di marca da bollo.
Chi necessita di un certificato di iscrizione deve esibire al momento della richiesta presso la Segreteria dell’Ordine la marca da bollo pari ad €uro 16,00.
La richiesta dei certificati per via telematica, può essere inviata:
-tramite PEC all’indirizzo segreteria.bn@pec.omceo.it, compilando il modello predisposto in questa pagina,
allegando marca da bollo da Euro 16,00 scannerizzata o fotografata.
-tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) alla pagina Servizi Online del sito dell’Ordine al link https://omceobn.irideweb.it/
Elenco dei casi di esenzione dall’imposta di bollo previsti dalla normativa vigente in materia – D.P.R. n. 642/1972 – Tabella B.
I certificati possono essere richiesti esclusivamente per i seguenti fini:
– se destinati a privati in Italia;
– per l’estero;
Si ricorda agli iscritti che nei rapporti con gli organi della pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Esempi per certificati soggetti all’imposta di bollo pari ad €uro 16,00.-:
- Certificati di iscrizione;
- Certificato relativo al proprio status formativo con i crediti ECM
- certificato Good Standing
ALLEGATI:
RICHIESTA CERTIFICATI IN BOLLO
DichiarazioneSostitutivaAttoNotorio
COM_54_certificati – imposta di bollo
direttiva_ministro_n14-11 certificati e dichiarazioni sostitutive
RICHIESTA CERTIFICAZIONE ASSOLVIMENTO FABBISOGNO FORMATIVO ECM INDIVIDUALE TRIENNIO/I.
QUALORA L’ISCRITTO DESIDERASSE RICEVERE IL CERTIFICATO ATTESTANTE L’ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO POTRÀ CHIEDERNE IL RILASCIO ALL’ORDINE SPECIFICANDO PER QUALE TRIENNIO INTENDE AVERE IL DOCUMENTO.
A TAL FINE PER PRECISE DISPOSIZIONI DI LEGGE OCCORRERA’ PRESENTARE ALL’ORDINE DOMANDA DI RILASCIO CERTIFICATO. |
L’ORDINE, INFATTI DOPO GLI OPPORTUNI CONTROLLI PRESSO IL SISTEMA Co.Ge.A.P.S., POTRA’ PROVVEDERE AL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE IN CARTA BOLLATA DA € 16,00, CHE ATTESTA IL PIENO SODDISFACIMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO TRIENNALE, DOCUMENTO RILASCIATO NEL CASO IN CUI IL PROFESSIONISTA ABBIA SODDISFATTO L’INTERO FABBISOGNO INDIVIDUALE DEL TRIENNIO, TENENDO CONTO ANCHE DEGLI EVENTUALI ESONERI, ESENZIONI E RIDUZIONI DERIVANTI DALLA FORMAZIONE SVOLTA NEL TRIENNIO PRECEDENTE.
E’ POSSIBILE AVERE UNA SEMPLICE ATTESTAZIONE DEL FABBISOGNO ECM CHE NON HA PERO’ VALORE CERTIFICATIVO.
SI Ricorda che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi, i certificati relativi al numero di crediti formativi maturati e all’assolvimento dell’obbligo formativo sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 “Dichiarazione sostitutiva di certificazione” e 47 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” del D.P.R n. 445 del 28 dicembre 2000. Gli enti privati non sono obbligati a ricevere tali autocertificazioni.
Infine si rammenta che solo i crediti ECM acquisiti nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla CNFC concorrono al conteggio dei crediti annuali e al completamento dell’obbligo formativo individuale triennale. Il mancato raggiungimento dell’obbligo con crediti conformi alle regole, non consente di ottenere la Certificazione ECM di conformità, anche con un numero di crediti superiore.
richiesta attestazioni fabbisogno ecm
richiesta certificazioni assolvimento obbligo ecm
E’ COMUNQUE POSSIBILE TELEFONARE PER EVENTUALI PROBLEMI TECNICI DI INSERIMENTO NEL SISTEMA CO.GE.A.P.S. OPPURE PER QUESITI PARTICOLARI ANCHE AL CO.GE.A.P.S. A ROMA PRESSO IL NUMERO DI TELEFONO SOPRACITATO 0636000893 DAL LUN-VEN. 9:00-13:00. |
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